Cassazione penale Sez. V sentenza n. 31957 del 20 agosto 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'erronea convinzione circa la rispondenza al vero del fatto riferito non puņ mai comportare l'applicazione della scriminante del diritto di cronaca (sotto il profilo putativo) quando l'autore dello scritto diffamante non abbia proceduto a verifica, compulsando la fonte originaria; ne consegue che, nell'ipotesi in cui una simile verifica sia impossibile (anche nel caso in cui la notizia possa esser ritenuta «verosimile» in relazione alle qualitą personali dell'informatore), il giornalista che intenda comunque pubblicarla accetta il rischio che essa non corrisponda a veritą.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.