Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3507 del 11 dicembre 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel delitto di calunnia lo Stato assume la posizione di soggetto passivo primario ma non esclusivo, giacché l'offesa colpisce anche l'onore dell'incolpato, bene proprio del privato, tutelato dalla stessa norma. E poiché nel caso del delitto in questione vi è immedesimazione nella stessa persona delle due posizioni di «danneggiato» e di «offeso dal reato», consegue che il calunniato denunciante ha diritto di ottenere, quale persona offesa, la notificazione dell'avviso della richiesta di archiviazione da parte del P.M. al Gip, se ne abbia fatto richiesta.

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