Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10683 del 12 dicembre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Il privato che dichiari falsamente al pubblico ufficiale lo smarrimento di un assegno non risponde del delitto di falsitą ideologica commessa da privati in atto pubblico, ma, in quanto accusa implicitamente il portatore di essersi fraudolentemente procurato il titolo, risponde di calunnia.

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