Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8411 del 28 luglio 1992

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di calunnia, e con riguardo all'elemento soggettivo del reato, la certezza dell'innocenza dell'incolpato costituisce l'essenza del dolo e deve essere piena e assoluta nel momento in cui l'incolpazione ha luogo.

(massima n. 2)

In tema di falso in atto pubblico, l'elemento soggettivo del reato si esaurisce nella coscienza e volontā di immutare il vero, senza che occorra alcun fine speciale. Non č, pertanto, richiesto il proposito di arrecare ad altri un danno o di procurare a sé o ad altri un vantaggio, onde il delitto č perfetto anche quando la falsitā sia compiuta non solo senza l'intenzione di arrecare un danno o procurare un vantaggio, ma anche con la convinzione di non produrre l'uno o di non determinare l'altro.

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