Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 20955 del 12 maggio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Il dolo nel delitto di calunnia va escluso nel caso in cui un soggetto si limiti a riferire obiettivamente e fedelmente notizie apprese dalla voce pubblica o di pubblico dominio, tra cui vanno certamente comprese le risultanze di indagini eventualmente conosciute, purché non si aggiungano altre circostanze ed elementi personali che immutino i fatti riferiti in modo consapevolmente difforme dal vero.

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