Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 26819 del 9 luglio 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di calunnia, l'erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude il dolo del denunciante, laddove vi siano state un'effettiva verifica o una corretta rappresentazione dei fatti storici su cui l'errore si č fondato, in quanto l'ingiustificata attribuzione come vero di un fatto di cui non si č accertata la realtā presuppone la certezza della sua non attribuibilitā "sic et simpliciter" all'incolpato.

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