Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8142 del 22 luglio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di calunnia si configura come reato di pericolo e, quindi, č sufficiente, per la sua integrazione, la possibilitą che l'autoritą giudiziaria dia inizio al procedimento per accertare il reato incolpato con danno per il normale funzionamento della giustizia. Ne consegue che il delitto deve escludersi soltanto quando il reato incolpato sia perseguibile a querela di parte e questa non sia stata presentata, mentre ne va affermata la sussistenza quando il fatto oggetto dell'incolpazione non costituisca pił reato o diventi perseguibile a querela per sopravvenuta innovazione legislativa, ovvero risulti coperto da una causa estintiva, come la prescrizione e l'amnistia.

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