Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3983 del 17 aprile 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Requisito necessario per la sussistenza del delitto di calunnia č l'idoneitā della falsa denuncia a determinare l'inizio di un procedimento penale o, comunque, di indagini da parte dell'autoritā giudiziaria nei confronti del denunciato. Il reato di calunnia, pertanto, non č configurabile allorché l'incolpazione si profili immediatamente con carattere di inverosimiglianza, caratteristica subito verificabile quando č riferibile (come nel caso di specie) a documentazione giā in possesso dell'autoritā giudiziaria, relativamente alla quale il denunziante si limiti a fornire spunti interrogativi, sia pure infondati, nel quadro di una attivitā difensiva di indagato. (Nella specie risultava dalla semplice lettura dell'atto di denuncia che l'intento del denunciante era quello di contestare vivacemente le indagini a suo carico, evidenziando la superficialitā della condotta dell'ufficiale di polizia giudiziaria, che egli incolpava di aver dato acritica adozione alla tesi della persona che aveva presentato denunce contro l'esponente, ed inoltre alcune lacune nelle indagini, eccesso di zelo nella richiesta di provvedimenti cautelari, incapacitā nello svolgimento delle funzioni di polizia).

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