Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1126 del 6 febbraio 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di calunnia, anche il dubbio nella responsabilitą della persona nei confronti della quale vengono rivolte le false accuse vale ad escludere il dolo, ma tale situazione comporta l'assoluzione dell'imputato con la formula «il fatto non costituisce reato».

(massima n. 2)

Stante il carattere istantaneo del delitto di calunnia, che si consuma nel momento in cui la falsa incolpazione viene comunicata all'autoritą, determinando cosģ la possibilitą di inizio dell'esame penale a carico di persona innocente, le eventuali successive dichiarazioni di conferma da parte dell'agente non possono considerarsi come nuova violazione della stessa disposizione di legge ai fini dell'applicabilitą della continuazione.

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