Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8183 del 24 giugno 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di calunnia, la semplice conferma, da parte di taluno, della denuncia calunniosa già sporta da un altro non dà luogo a responsabilità penale per il medesimo reato, né in via autonoma né a titolo di concorso. Tale principio, tuttavia, non opera allorquando la successiva denuncia abbia per oggetto un fatto specifico, ben inquadrato nei suoi particolari oggettivi e soggettivi e non rapportabile, ictu oculi, al fatto o ai fatti di cui alla denuncia precedente (nella specie, è stato quindi ritenuto configurabile il reato di calunnia a carico di soggetto il quale, in presenza di precedente denuncia presentata dal di lui padre per l'asserito «furto di numerosi assegni», ne aveva presentata un'altra per furto o appropriazione indebita di un assegno ben individuato, fra quelli in precedenza solo genericamente indicati).

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