Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 39232 del 7 ottobre 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Per la sussistenza del delitto di calunnia occorre che la falsa incolpazione sia portata a conoscenza della autoritā giudiziaria o di altra autoritā che ad essa ha l'obbligo di riferire. Ne consegue che non č configurabile il predetto reato in relazione a dichiarazioni rese da un confidente ad un ufficiale di P.G., che, in violazione dell'art. 203 c.p.p., sia stato poi costretto a rivelarne la fonte.

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