Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 24572 del 4 luglio 2005

(2 massime)

(massima n. 1)

Non č idonea a rendere configurabile il delitto di calunnia ma solo quello di false generalitą (eventualmente aggravato ove si realizzi la condizione di cui al terzo comma, n. 2, dell'art. 495 c.p.), la condotta di chi, nell'ambito di un procedimento penale a proprio carico, si attribuisca le generalitą di altra persona, pur se effettivamente esistente.

(massima n. 2)

Non risponde del reato di calunnia, ma esclusivamente del reato previsto dall'art. 495 comma terzo n. 2 c.p., il soggetto che nell'ambito di un procedimento penale a suo carico dichiari all'autoritą giudiziaria false generalitą, corrispondenti a quelle di una persona effettivamente esistente.

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