Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3224 del 21 marzo 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Alla guardia particolare giurata, nella specie adibita alla vigilanza all'ingresso di un pubblico ente ospedaliero, deve attribuirsi, in virtù del disposto dell'art. 358 c.p., sostituito dall'art. 18 della L. 26 aprile 1990, n. 86, la qualità non di pubblico ufficiale ma di incaricato di pubblico servizio non avente la qualifica di pubblico impiegato. Invero, in forza del combinato disposto degli artt. 133 e 134 T.U.L.P.S., le guardie particolari giurate possono essere destinate soltanto alla vigilanza e alla custodia di entità patrimoniali, previa autorizzazione prefettizia che, per l'appunto, non può essere concessa «per operazioni che importino un esercizio di pubbliche funzioni o una violazione della libertà individuale». Né la qualità di pubblico ufficiale potrebbe essere loro attribuita sulla base della abilitazione loro concessa di stendere verbali fidefacenti ovvero della possibilità di collaborazione a richiesta delle forze dell'ordine nell'attività di repressione dei reati o di tutela dell'ordine pubblico. Quanto al primo profilo, trattasi di attività certativa non esplicante effetti all'esterno dell'ufficio e comunque inidonea a connotare una pubblica funzione se disgiunta da un autonomo potere certificativo. Quanto al secondo, si tratta di funzioni sussidiarie prive di autonomia, non dissimili — ancorché più qualificate — da quelle che, in certi casi sono chiamati a svolgere pure i privati cittadini. Non è pertanto configurabile in danno alle guardie particolari giurate il delitto di cui agli artt. 341 o 344 c.p.

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