Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 138 del 18 gennaio 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 358 c.p. accoglie una nozione oggettiva di pubblico servizio, emergente dalla disciplina normativa dell'attività oggettivamente considerata, indipendentemente dal fatto che il suo esercizio sia affidato allo Stato o ad altri soggetti, pubblici o privati. Né ai fini della qualificazione come pubblico servizio di una attività esercitata da soggetto privato è necessario che la stessa costituisca oggetto di un provvedimento amministrativo (es. concessione) che legittimi l'esercizio dell'attività stessa. È soltanto necessaria l'esistenza di un atto (normativo, ma anche di rango inferiore, quali i regolamenti e i provvedimenti amministrativi a contenuto generale o particolare) dello Stato o dell'ente pubblico, con il quale l'attività viene assunta come propria dagli stessi. È, pertanto, di pubblico servizio l'attività, riconosciuta come funzionale ad uno specifico interesse pubblico, per il cui esercizio la legge prevede la costituzione di un apposito soggetto privato, quale ad esempio una società per azioni. (Nella specie la Corte ha riconosciuto che costituisce pubblico servizio, ai sensi dell'art. 358 c.p., l'attività della Gepi Spa - Società di gestione e partecipazioni industriali).

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