Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9722 del 10 settembre 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Le guardie ecologiche (nella specie, del Parco Ticino della Regione Lombardia), in quanto guardie giurate, essendo per legge addette a prevenire la commissione di illeciti ai beni inerenti alla tutela dell'ambiente, affidati alla loro vigilanza e custodia, nell'ambito dell'esercizio di tale specifica funzione sono pubblici ufficiali a tutti gli effetti ex artt. 133 e 134 del T.U. di P.S. cui rimandano per la relativa nomina le leggi n. 105 del 1980 e n. 63 del 1983 della Regione Lombardia. (Fattispecie in tema di violenza ed oltraggio a pubblico ufficiale).

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