Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5816 del 18 maggio 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

Gli allievi della scuola di polizia, espletando attività solo discente, non sono ancora investiti di pubbliche funzioni e solo quando vengono mandati in servizio di ordine pubblico investono tali funzioni in quanto manifestano la volontà dello Stato, essendo in quel frangente pubblici ufficiali. Al contrario assumono permanentemente la qualifica di agente di polizia giudiziaria e sono pubblici ufficiali, anche quando non sono comandati in servizio, coloro che, al termine della scuola, sono nominati agenti e mandati ai reparti od uffici, ancorché in prova, dato che pure in tale qualifica svolgono concretamente mansioni da pubblici ufficiali. (Fattispecie in tema di resistenza ad agenti ausiliari che si trovavano allo stadio come spettatori. Affermando i principi di cui sopra la Cassazione ha rilevato che gli stessi, trattenuti in servizio all'atto del collocamento in congedo, erano agenti di polizia giudiziaria a tutti gli effetti nonché pubblici ufficiali).

(massima n. 2)

Il fondamento della responsabilità per colpa per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline consiste nel fatto che dette norme sono dirette a prevenire eventi pregiudizievoli. In particolare, norme di comportamento come quelle sulla circolazione stradale, determinano anche un ragionevole affidamento sulla loro osservanza da parte di tutti gli utenti della strada. Tali regole di colpa specifica esauriscono la loro funzione di imputazione per colpa al momento del verificarsi del fatto, ma non incidono sulla fattispecie; sicché la variazione della norma precauzionale, per modifica della situazione che essa previene o per le esigenze che compone non muta la fattispecie incriminatrice, neanche sotto il profilo soggettivo, perché non mutano i criteri di imputazione soggettiva della colpa: è la regola storica che ha esaurito il suo compito al momento del fatto. (Fattispecie relativa ad omicidio colposo per violazione dell’art. 105, comma settimo, codice stradale abrogato (che è interpretato nel senso che il conducente, proveniente da strada pubblica, prima di immettere su area privata, deve portarsi sul margine destro della carreggiata, segnalare tempestivamente il cambio di direzione, dare la precedenza a tutti i veicoli compresi quelli provenienti da tergo ed avere una visibilità completa del luogo di manovra), che è stato sostituito dall’art. 154, comma terzo, lettera b), del nuovo codice (secondo cui per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, il conducente deve accostarsi il più possibile all’asse della carreggiata), disposizione questa più favorevole perché non prevede come illecito il comportamento allora tenuto).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.