Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2294 del 20 marzo 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella nozione di «pubblica funzione» vanno incluse attivitą, che, pur non connotate in ogni momento del loro divenire dal concreto esercizio della potestą certificativa e del potere autoritativo, costituiscono l'attuazione pił completa e connaturale dei fini dell'ente, sģ da non poter essere isolate dall'intero contesto delle funzioni dell'ente medesimo. Ne deriva che l'attivitą didattica rappresenta una pubblica funzione, essendo essa collegata con la valutazione, con il giudizio tecnico - professionale e con il potere disciplinare sugli alunni in vista dell'esito finale del corso di studio. All'insegnante (nella specie di istituto privato pareggiato) quindi compete la qualifica di pubblico ufficiale ogni qual volta espleti il suo servizio e non soltanto al momento del giudizio conclusivo sul merito degli allievi.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.