Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2134 del 28 febbraio 1992

(2 massime)

(massima n. 1)

È atto pubblico quello con cui il pubblico ufficiale attesta la conformità di un fabbricato al progetto approvato con la concessione edilizia, sia perché ha effetti costitutivi rispetto alla licenza di abitabilità cui l'accertamento della predetta conformità è preordinato, secondo l'art. 221 T.U. leggi sanitarie, sia perché documenta l'attività compiuta personalmente e direttamente dal pubblico ufficiale che redige l'atto. (Fattispecie in tema di falsità ideologica di cui all'art. 479 c.p.).

(massima n. 2)

In forza dell'art. 357, comma 2 c.p., è pubblico ufficiale, ancorché non dipendente dalla pubblica amministrazione, il professionista (nella specie architetto) espressamente delegato dal sindaco di accertare la conformità di un fabbricato al progetto approvato con la concessione edilizia. (Fattispecie in tema di falsità ideologica di cui all'art. 479 c.p.).

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