Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8312 del 12 aprile 2011

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, la mancata indicazione al giudice delle prove indispensabili per l'accoglimento della domanda costituisce, di per sé, manifestazione di negligenza del difensore, salvo che egli dimostri di non aver potuto adempiere per fatto a lui non imputabile o di avere svolto tutte le attività che, nella particolare contingenza, gli potevano essere ragionevolmente richieste, tenuto conto, in ogni caso, che rientra nei suoi doveri di diligenza professionale non solo la consapevolezza che la mancata prova degli elementi costitutivi della domanda espone il cliente alla soccombenza, ma anche che il cliente, normalmente, non è in grado di valutare regole e tempi del processo, né gli elementi che debbano essere sottoposti alla cognizione del giudice, così da rendere necessario che egli, per l'appunto, sia indirizzato e guidato dal difensore, il quale deve fornirgli tutte le informazioni necessarie, pure al fine di valutare i rischi insiti nell'iniziativa giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità professionale del difensore - il quale, in un giudizio risarcitorio a seguito di sinistro stradale, aveva chiesto fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni senza aver dato corso alle prove sulle modalità del fatto, sulla responsabilità e sull'entità dei danni - reputando, erroneamente, che gravasse sul cliente l'onere di provare di aver fornito al difensore la lista testimoniale, là dove, invece, era onere di quest'ultimo dimostrare di aver sollecitato adeguatamente il cliente a siffatta comunicazione).

(massima n. 2)

L'omessa comunicazione al cliente dell'avvenuta notificazione della sentenza di condanna (nella specie, al pagamento delle spese processuali per il rigetto della domanda di risarcimento danni a seguito di sinistro stradale), fino a far decorrere il termine per impugnare, costituisce grave negligenza e fonte di responsabilità professionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato, per vizio di motivazione, la sentenza di merito che aveva escluso la sussistenza della responsabilità professionale del difensore in forza dell'apodittica affermazione che non sussistevano ragioni sufficienti "a rendere accoglibile un'impugnazione, sia in fatto sia in diritto").

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.