Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1128 del 6 febbraio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Il primario ospedaliero nello svolgere nell'ambito della struttura ospedaliera attivitą libero-professionale (cosiddetta intra moenia) consentitagli dal D.P.R. n. 270 del 20 maggio 1987, non riveste la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di un pubblico servizio. Egli invero nell'esplicare la suddetta attivitą si limita a mansioni di natura tecnica senza concorrere in alcun modo a formare e manifestare la volontą della pubblica amministrazione; d'altro canto le prestazioni in questione non risultano in alcun modo regolate da norme pubbliche. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha escluso la configurabilitą del reato di abuso di ufficio con riguardo a comportamento di un primario che, nell'esercizio della libera professione nell'ospedale, si era fatto pagare dal cliente anziché indirizzare lo stesso alla cassa dell'ente. In particolare la Corte Suprema ha rilevato che l'art. 87 citato D.P.R. nello stabilire che il corrispettivo delle visite private intra moenia debba essere versato a tale cassa non implica disciplina pubblicistica trattandosi di semplice modalitą di pagamento rivolta a far pervenire direttamente all'ente la percentuale dovutagli per l'uso consentito al medico delle attrezzature ospedaliere).

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