Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1409 del 30 ottobre 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

L'atto di nomina proveniente da organo incompetente, ma appartenente allo stesso settore amministrativo di quello deputato alla sua emanazione, non può considerarsi emesso in carenza di potere e per questo inesistente, bensì è viziato da incompetenza e quindi semplicemente invalido, ma produttivo, come tale, dei suoi effetti tipici, che consentono di riferire al suo destinatario la qualifica di pubblico ufficiale. (Nella specie — relativa al reato di peculato — si trattava di riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale in capo ad un soggetto la cui nomina a messo comunale era stata effettuata dal pretore e non dal presidente della corte d'appello).

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