Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 12175 del 29 marzo 2005

(2 massime)

(massima n. 1)

La qualifica di pubblico ufficiale non viene meno, per un soggetto chiamato a svolgere le relative funzioni, quando sussistano irregolaritą nel procedimento o nell'atto di conferimento dell'ufficio, dato che in proposito assume rilievo il mero esercizio dei poteri autoritativi con il consenso dell'amministrazione interessata. (In motivazione la Corte ha distinto il caso delle irregolaritą nell'investitura da quello del cosiddetto «funzionario di fatto» ove l'investitura diviene oggetto di una declaratoria di invaliditą, la quale per altro non esclude, a sua volta, la validitą degli atti compiuti e la qualifica soggettiva dell'agente).

(massima n. 2)

La qualitą di pubblico ufficiale, per i componenti di un organismo collegiale cui la legge attribuisce l'esercizio di pubbliche funzioni, sussiste anche quando la loro individuazione avvenga, per disposizione normativa, a cura di enti di diritto privato ed in rappresentanza di essi. (Fattispecie relativa ad un sanitario, rappresentante di categoria designato da una associazione di invalidi, componente di una commissione medica periferica istituita per valutare il riconoscimento di provvidenze a favore di mutilati e invalidi civili).

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