Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2036 del 5 marzo 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della nozione di pubblico ufficiale, non rileva il rapporto di dipendenza del soggetto rispetto allo Stato o ad altro ente pubblico, ma č richiesto soltanto l'esercizio effettivo di una pubblica funzione. Tale deve essere considerata l'attivitā consistente nella acquisizione della prova di un fatto, imposta dall'ordinamento, come condizione necessaria per l'erogazione di un pubblico servizio. (Nella specie, č stato ritenuto configurabile il delitto di falsitā ideologica commessa dal privato in atto pubblico, ex art. 483 c.p., nel fatto di chi, in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa a un funzionario dell'Enel, aveva attestato, contrariamente al vero, che l'immobile da lui condotto era stato costruito sulla base di una regolare concessione edilizia, trattandosi di un presupposto necessario, in base alle vigenti disposizioni, per l'ottenimento di fornitura di energia elettrica).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.