Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4825 del 23 aprile 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Atteso che la funzione amministrativa caratterizzata dall'esercizio di poteri certificativi è da qualificarsi pubblica a norma dell'art. 357 c.p., riveste la qualità di pubblico ufficiale l'operatore amministrativo addetto al rilascio di certificati presso la cancelleria di un tribunale. (Fattispecie in tema di oltraggio. In motivazione la Corte ha chiarito che la funzione certificativa rientra tra i profili professionali dell'operatore amministrativo di V livello, quale nella specie, ma che comunque ciò che rileva è il reale esercizio di una pubblica funzione accompagnato dall'acquiescenza o dal consenso anche tacito della P.A.).

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