Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6685 del 4 giugno 1992

(2 massime)

(massima n. 1)

La funzione probatoria del registro delle lezioni non può essere limitata all'anno accademico al quale il registro si riferisce, ma ha (in carenza di dati normativi che ne restringono la portata) la ben più ampia estensione anche temporale di qualsiasi documento previsto dal legislatore per attestare la prova dei fatti compiuti dal pubblico ufficiale, onde le annotazioni in esso contenute sono sottoposte al controllo non solo dell'autorità universitaria, ma anche degli altri organi istituzionali (inclusi quelli inquirenti). Può ben essere ipotizzato, perciò, il delitto di falso materiale o ideologico in atto pubblico nel caso in cui le false attestazioni siano state effettuate sul registro ora per allora, anche perché il controllo del preside o del rettore non può certo ritenersi effettuabile solo durante l'anno al quale il registro si riferisce.

(massima n. 2)

La L. 26 aprile 1990, n. 86 non ha ristretto il concetto di pubblico ufficiale, ma lo ha ampliato correlandolo all'attività in concreto espletata dall'agente, indipendentemente dallo stato giuridico, onde la qualità di pubblico ufficiale va attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi; al di là dell'espressione letterale, l'art. 17 della citata legge va interpretato nel senso che si ha svolgimento della funzione pubblica anche solo mediante il potere autoritativo oppure quello certificativo. (Nella specie la S.C. ha ritenuto pubblica funzione l'attività dei docenti nella compilazione del registro universitario indubbiamente caratterizzata dall'esercizio di poteri certificativi).

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