Cassazione civile Sez. II sentenza n. 566 del 19 gennaio 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

L'azione di responsabilitą contrattuale nei confronti del notaio che abbia violato i propri obblighi professionali ovvero tenuto una condotta negligente (eseguendo con ritardo le iscrizioni ipotecarie) in relazione agli incarichi direttamente ricevuti dai clienti (di effettuare l'iscrizione il pił presto possibile) presuppone la produzione del danno. Ai fini dell'accertamento di tale danno č necessario valutare se i clienti avrebbero potuto con ragionevole certezza conseguire una situazione economicamente pił vantaggiosa qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione.

(massima n. 2)

Qualora per esplicita richiesta delle parti ovvero per legge, il notaio che ha ricevuto un atto soggetto ad iscrizione o a trascrizione debba procurare che questa venga eseguita nel pił breve tempo possibile ovvero immediatamente, spetta al prudente apprezzamento del giudice del merito e alla sua libera valutazione, tenendo conto delle determinanti del caso concreto attinenti sia ai tempi e ai mezzi di normale impiego per l'esecuzione dell'iscrizione, sia alle evenienze non imputabili al notaio, individuare di volta in volta il termine nel quale quell'adempimento deve essere eseguito e stabilire se l'indugio frapposto dal professionista giustifichi l'affermazione della sua responsabilitą verso il cliente, tenendo presente che tale responsabilitą ha natura contrattuale e che il notaio č tenuto ad espletare l'incarico che le parti gli affidano con la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato e avveduto, secondo quanto dispone l'art. 1176 secondo comma c.c.

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