Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1174 del 28 gennaio 1999

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della sussistenza della fattispecie criminosa del reato di inadempimento di contratti di pubbliche forniture di cui all'art. 355 c.p., l'appaltatore non può giustificare il suo inadempimento adducendo il fatto che la pubblica amministrazione non abbia accordato la revisione dei prezzi quando risulti che l'appaltatore stesso (nel caso: del servizio di nettezza urbana) non abbia mai sollevato eccezione ai sensi dell'art. 1460 c.c. e che il capitolato speciale di appalto preveda che la ditta non può sospendere il servizio o rifiutare la sua continuazione per nessuna ragione.

(massima n. 2)

Per integrare la fattispecie obiettiva del reato previsto dall'art. 355 c.p. non basta il mero inadempimento degli obblighi sorgenti dal contratto di fornitura stipulato con la pubblica amministrazione, ma occorre altresì che, per effetto dell'inadempimento, vengano a mancare, in tutto o in parte, le cose od opere «necessarie» allo stabilimento o al servizio pubblico. Si deve pertanto affermare che la norma incriminatrice configura un reato di evento mediante omissione, in quanto l'inadempimento contrattuale è punito solo se determini l'evento di pericolo costituito dalla mancanza di cose od opere «necessarie» alla pubblica amministrazione. (Nella specie si sono ritenute necessarie per il corretto servizio di nettezza urbana le attività di svuotamento dei cassonetti in varie zone della città, non eseguite per più giorni consecutivi, con conseguente degrado dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario).

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