Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5232 del 21 aprile 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora le parti si rivolgano ad un notaio per ottenere la sua consulenza quale tecnico del diritto in relazione ad un contratto preliminare da redigere a cura del professionista, mirano ad assicurarsi che il contratto stesso sia non solo formalmente perfetto, ma anche idoneo a produrre il risultato pratico perseguito. Pertanto, versa in colpa professionale il notaio che non prospetti all'acquirente l'opportunitą di effettuare le visure ipotecarie al fine di accertare la libertą dell'immobile oggetto della promessa di trasferimento da trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli, ovvero non prospetti la necessitą di compiere nuove visure per accertare l'esistenza di altre ipoteche oltre quella dichiarata dal promittente-venditore.

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