Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8994 del 2 marzo 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

I reati di millantato credito e di truffa possono concorrere - stante la diversitą dell'oggetto della tutela penale, consistente, per il primo delitto, nel prestigio della P.A. e, per il secondo, nel patrimonio - qualora allo specifico raggiro considerato nella fattispecie di millantato credito, costituito dal ricorso a vanterie di ingerenze o pressioni presso pubblici ufficiali, si accompagni una ulteriore attivitą diretta alla induzione in errore del soggetto passivo, al fine di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno. (Fattispecie relativa all'offerta, formulata a contribuenti in difficoltą, di una intermediazione presso i funzionari della societą esattrice delle imposte, al fine di estinguere le esposizioni debitorie previo pagamento di una percentuale dei debiti iscritti a ruolo, la cui persuasivitą era avvalorata dall'utilizzo di false ricevute ed attestazioni di pagamento, idonee a simulare l'avvenuta estinzione dei debiti tributari).

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