Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 32705 del 23 luglio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 336 c.p., l'idoneitą della minaccia posta in essere per costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai propri doveri deve essere valutata con un giudizio "ex ante", tenendo conto delle circostanze oggettive e soggettive del fatto, con la conseguenza che l'impossibilitą di realizzare il male minacciato, a meno che non tolga al fatto qualsiasi parvenza di serietą, non esclude il reato, dovendo riferirsi alla potenzialitą costrittiva del male ingiusto prospettato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto penalmente rilevanti frasi intimidatorie pronunciate in stato di ebbrezza e riferite alla prospettazione di un male futuro benchč temporalmente collegato ad un momento in cui l'effetto dell'alcool sarebbe cessato).

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