Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2985 del 25 gennaio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o sequestro, la nozione di «proprietario» quale soggetto attivo del reato comprende, nel caso di beni appartenenti a societą, coloro i quali di fatto esercitino poteri di gestione del patrimonio sociale, e dunque debbano rispondere della integritą dei beni relativi, compresi quelli sottoposti ad atti limitativi della pubblica autoritą. (In motivazione la Corte ha specificato come i soggetti in questione — analogamente a quanto si ritiene in materia infortunistica — non si identifichino necessariamente negli amministratori della societą, dovendosi piuttosto aver riguardo alla concreta attribuzione dei poteri gestionali nella compagine sociale).

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