Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 79 del 4 gennaio 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di omissione di atti d'ufficio, il dovere di risposta del pubblico ufficiale presuppone che sia stato avviato un procedimento amministrativo, rimanendo al di fuori della tutela penale quelle richieste che, per mero capriccio o irragionevole puntigliositą, sollecitano alla P.A. un'attivitą che la stessa ritenga ragionevolmente superflua e non doverosa.

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