Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 6670 del 3 luglio 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

L'assenza ingiustificata dalle lezioni di un insegnante di un pubblico istituto di istruzione non integra la fattispecie dell'omissione di un atto dell'ufficio o del servizio prevista dall'art. 328 c.p., né quelle dell'abbandono individuale dell'ufficio o del servizio prevista dall'art. 333 c.p., la quale non si realizza quando manchi il fine di turbare la regolaritą o la continuitą.

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