Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11569 del 19 maggio 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

Il notaio, avendo l'obbligo di accertare la capacitā legale di contrarre delle parti dell'atto rogando, č responsabile del danno patito dall'acquirente di un immobile venduto da persona giā dichiarata fallita al momento della stipula, a meno che non dimostri che nemmeno con l'uso della diligenza professionale da lui esigibile avrebbe potuto accertare l'esistenza della sentenza dichiarativa di fallimento.

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