Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 39108 del 16 ottobre 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di rifiuto di atti d'ufficio, il medico che effettua il turno di guardia notturna presso una struttura specializzata ad alto rischio, non puō invocare la discrezionalitā tecnica per giustificare comportamenti omissivi, quando si č in presenza di una specifica doverositā d'intervento. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto che la preventiva segnalazione di gravitā ed urgenza del caso fornita dall'infermiere di turno, la ovvia considerazione, al di lā di ogni direttiva interna, che i dosaggi medici di un farmaco come la dopamina non possono essere demandati alla discrezionalitā dell'infermiere, sono tutti elementi che connotano il carattere di doverositā dell'intervento del medico qualificando penalmente il suo rifiuto).

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