Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9204 del 1 marzo 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In base all'art. 13 D.P.R. 25 gennaio 1991, n. 41 il servizio di guardia medica ha la funzione di garantire l'assistenza sanitaria in casi di necessitą ed urgenza improcrastinabili, nel cui ambito sono compresi gli atti tipici della professione medica, con esclusione di quelli che, pur avendo natura sanitaria, possono essere eseguiti da personale paramedico e infermieristico. Ne consegue che non commette il reato di rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 c.p.) il medico, che trovandosi solo nella sede della guardia medica, richiesto di un intervento domiciliare urgente al fine di praticare un'iniezione di un medicinale antibiotico ad un paziente malato di cancro, affetto da iperpiressia, si rifiuti di intervenire opponendo il dovere di non lasciare sguarnita la guardia medica.

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