Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 14959 del 27 marzo 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Risponde del delitto di cui all'art. 328 c.p. il medico-chirurgo ospedaliero in servizio di pronta disponibilitā che ometta un intervento chirurgico non ritardabile, essendo irrilevante il concreto esito dell'omissione, posto che l'interesse tutelato della sanitā fisica e psichica della persona ammalata deve essere valutato al momento in cui č rappresentata l'esigenza del suo intervento (nella specie, la Corte ha disatteso la tesi difensiva volta a sostenere la presumibile inutilitā di qualunque terapia a scongiurare la morte del paziente).

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