Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 35035 del 29 settembre 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ipotesi in cui un sanitario addetto al servizio di guardia medica non aderisca alla richiesta di intervento urgente, sussiste il reato di omissione di atti d'ufficio solo quando sia comprovato che l'urgenza prospettata era effettiva e reale (nella specie, relativa ad un sanitario in servizio di guardia medica che si era rifiutato, benché richiesto da personale infermieristico di recarsi presso una casa di riposo a visitare due anziani pazienti in stato di iperpiressia, limitandosi a prescrivere a mezzo telefono un antibiotico, la Corte, rigettando il ricorso del P.G. avverso sentenza di assoluzione, ha ritenuto corretta e congruamente motivata la decisione liberatoria, basata sul rilievo della giusta valutazione da parte del sanitario, secondo scienza e coscienza e sulla base di quanto rappresentatogli, dell'insussistenza di aspetti di obiettiva gravitą ed urgenza nelle condizioni dei pazienti, tali da richiedere una immediata visita e da escludere la sufficienza delle sole indicazioni date per telefono).

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