Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 15548 del 9 aprile 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

Integra il reato di cui all'art. 328, comma primo, c.p., la condotta del primario ospedaliero che ometta di redigere la cartella clinica relativa ad un paziente temporaneamente sottoposto a cure di mantenimento e in attesa di trasferimento ad altra, pił attrezzata, struttura ospedaliera, trattandosi di un atto d'ufficio da compiere senza ritardo per ragioni di sanitą. (Fattispecie relativa al transito ospedaliero di un neonato, le cui condizioni cliniche sono state oggetto di previa informativa telefonica tra i medici responsabili dei relativi reparti).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.