Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 14979 del 2 aprile 2013

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di rifiuto di atti di ufficio, il carattere di urgenza dell'atto ricorre nel caso del medico in servizio di guardia che sia richiesto di prestare il proprio intervento da personale infermieristico e medico con insistenti sollecitazioni, non rilevando che il paziente non abbia corso alcun pericolo concreto per effetto della condotta omissiva.

(massima n. 2)

Integra il delitto di rifiuto di atti di ufficio la condotta del medico in servizio di guardia che, richiesto di assistere una paziente sottoposta ad intervento di interruzione volontaria di gravidanza, si astenga dal prestare la propria attivitā nelle fasi antecedenti o successive a quelle specificamente e necessariamente dirette a determinare l'aborto, invocando il diritto di obiezione di coscienza, attesi i limiti previsti dall'art. 9 legge 22 maggio 1978, n. 194, all'esercizio di tale facoltā. (In applicazione del principio, la Corte, in relazione ad una interruzione di gravidanza indotta per via farmacologica, ha affermato che l'esonero da obiezione di coscienza č limitato alle sole pratiche di predisposizione e somministrazione dei farmaci abortivi, ma non si estende alle fasi "conseguenti").

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.