Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4402 del 30 aprile 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

La condotta di abuso d'ufficio è compatibile con un comportamento meramente omissivo del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio; peraltro, poiché l'art. 323 c.p. prescrive una espressa riserva alla sua applicabilità nel caso in cui il fatto costituisca «più grave reato», nell'ipotesi di abuso d'ufficio realizzato mediante omissione o rifiuto troverà applicazione l'art. 328, comma 1, c.p., in quanto reato più grave, tutte le volte in cui l'abuso sia stato commesso al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio ingiusto non patrimoniale, o comunque per arrecare ad altri un danno ingiusto, mentre troverà applicazione l'art. 323, comma 2, c.p., ogni volta in cui l'abuso d'ufficio sia commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale.

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