Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3599 del 18 aprile 1997

(3 massime)

(massima n. 1)

Il reato di rifiuto di atti di ufficio è un reato di pericolo; pertanto ricorre la violazione dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice (al corretto svolgimento della funzione pubblica) ogniqualvolta venga denegato un atto non ritardabile alla luce di esigenze prese in considerazione e protette dall'ordinamento, prescindendosi dal concreto esito dell'omissione.

(massima n. 2)

In tema di rifiuto di atti di ufficio in materia sanitaria le ragioni di sanità che rendono indilazionabile l'atto sono attinenti sia alla salute fisica che a quella psichica del cittadino. (Fattispecie relativa ad omessa comunicazione da parte di un primario ospedaliero ad una gestante, che aveva chiesto di essere informata, delle risultanze di una ecografia rivelatrice di gravi malformazioni del feto, avendo detto il medico che la gravidanza era regolare. Affermando il principio di cui sopra la Cassazione ha annullato una sentenza che aveva escluso la configurabilità del reato suddetto in quanto non era più possibile l'aborto e l'evento nascita di un bambino deforme era inevitabile: in particolare la Corte Suprema ha evidenziato che la tempestiva informazione avrebbe consentito idonei supporti e terapie psicologiche a cui la paziente aveva diritto evitando al momento, di per sé delicato del parto, l'ulteriore complicanza di una inaspettata rivelazione).

(massima n. 3)

Per la configurabilità del reato di rifiuto di atti di ufficio in materia sanitaria è necessario che la condotta si riferisca ad atti che per ragioni di sanità siano indilazionabili: ciò si verifica qualora ricorra la possibilità di conseguenze dannose dirette sul bene della sanità fisica o psichica del cittadino. Tale evenienza va valutata, pur senza trascurare la peculiarità di ogni singolo caso, in base alle indicazioni fornite dalla esperienza medica ed a quelle ricavabili dalla normativa relativa alla materia cui l'atto attiene: solo ad esito negativo di un indagine così condotta può ritenersi sussistere per l'operatore discrezionalità in ordine al rinvio dell'atto dovuto.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.