Cassazione penale Sez. VI ordinanza n. 1181 del 3 maggio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di omissione di atti di ufficio, nella ipotesi di cui al primo comma dell'art. 328 c.p., lede — di norma — solo l'interesse della pubblica amministrazione al corretto esercizio delle pubbliche funzioni in vista del perseguimento di finalità pubbliche. Ciò non esclude — in linea teorica — che il pubblico interesse possa coincidere anche con un interesse privatistico, ipotesi nella quale il reato assume natura plurioffensiva. Perché questo accada, tuttavia, è necessario l'accertamento da parte del giudice del merito della coincidenza dell'interesse pubblico con quello del privato. (Nel caso la Corte Suprema ha escluso l'interesse del privato denunciante che aveva invocato l'intervento dei vigili urbani per la rimozione di un veicolo danneggiato a seguito di sinistro stradale, «anche allo scopo di accertare le eventuali responsabilità circa la causazione del sinistro», disconoscendo che potesse essere automaticamente attribuita al denunciante la veste di persona offesa dal reato cui compete l'avviso relativo alla richiesta di archiviazione).

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