Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 12389 del 14 settembre 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilità del delitto di rivelazione di segreti d'ufficio, il dovere del segreto, cui è astretto il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, deve derivare da una legge, da un regolamento, da una consuetudine, ovvero dalla natura stessa della notizia che può recar danno alla P.A. — tale segreto non sussiste — almeno necessariamente — e, quindi, il reato non si realizza, per il difetto dei detti presupposti, nel caso della mera propalazione, da parte di un impiegato comunale, di notizie relative a pratiche di concessioni edilizie.

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