Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 42726 del 25 novembre 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di rivelazione di segreti di ufficio č un reato di pericolo, per la consumazione del quale non č richiesto che si verifichi un danno effettivo, ma č sufficiente la probabilitā di esso. Quando č la legge a prevedere l'obbligo del segreto in relazione ad un determinato atto o in relazione ad un determinato fatto, il reato sussiste senza che possa sorgere questione circa l'esistenza o la potenzialitā del pregiudizio richiesto, in quanto la fonte normativa ha giā effettuato la valutazione circa l'esistenza del pericolo, ritenendolo conseguente alla violazione dell'obbligo del segreto.

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