Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 20097 del 17 maggio 2001

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di rivelazione di segreto d'ufficio, il provvedimento amministrativo di sospensione dal servizio adottato nei confronti di un pubblico dipendente, non rientrando fra quelli normativamente sottratti alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, non può più ritenersi coperto da segreto una volta che esso abbia avuto esecuzione. Ne consegue che la divulgazione della notizia relativa alla emanazione del suddetto provvedimento non integra il delitto di cui all'art. 326, primo comma, c.p.

(massima n. 2)

In tema di violazione di segreto d'ufficio (art. 326 c.p.), tra le fonti del dovere di segretezza rientra anche la previsione di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 3/57 (norma applicabile anche agli amministratori ed al personale degli enti locali in virtù del richiamo contenuto nell'art. 58 della legge 142 del 1990), il quale individua il suddetto dovere fra quelli propri degli impiegati civili dello Stato. Peraltro, l'obbligo di mantenere segreto un determinato provvedimento (nella specie, provvedimento di sospensione dal servizio) sussiste per tutto il corso dell'iter amministrativo propedeutico alla sua emanazione, ma cessa dal momento in cui detto provvedimento ha effettiva esecuzione esteriorizzandosi alla intera collettività, con la conseguenza che da tale momento la divulgazione della notizia relativa alla esistenza dell'atto non integra il delitto di cui all'art. 326, comma 1, c.p.

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