Cassazione penale Sez. V sentenza n. 32797 del 1 ottobre 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di confisca obbligatoria, l'art. 322 ter c.p. — introdotto dall'art. 3 della legge 29 settembre 2000, n. 300 — pur consentendo di disporre lo spostamento della misura reale del bene che costituisce profitto o prezzo del reato ad altro sempre ricadente nella disponibilità dell'indagato, solo quando non sia possibile la confisca del primo, richiede il preliminare accertamento circa l'esistenza obiettiva di un bene costituente profitto o prezzo, la cui confisca sia impedita da un fatto sopravvenuto che ne abbia determinato la perdita o il trasferimento irrecuperabile.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.