Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 24633 del 17 luglio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

La previsione di cui all'art. 322 ter cod. pen — introducendo la confisca per equivalente nel caso in cui i beni costituenti il profitto o il prezzo del reato non siano aggredibili per qualsiasi ragione — prevede che la confisca possa riguardare beni dei quali il reo abbia in ogni caso la disponibilità per un valore corrispondente a quello che avrebbe dovuto altrimenti costituire oggetto della confisca. Ne deriva che il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, ricade su beni comunque nella disponibilità dell'indagato, senza che a tal fine possano rilevare presunzioni o vincoli posti dal c.c. a regolare rapporti interni tra creditori e debitori solidali, ex art. 1298, comma secondo, c.c. o i rapporti tra banca e depositante, ex art. 1834 c.c., considerato che su queste disposizioni prevalgono le norme penali in materia di sequestro preventivo preordinato ad evitare che, nelle more dell'adozione del definitivo provvedimento di confisca, i beni che si trovino comunque nella disponibilità dell'indagato possano essere definitivamente dispersi. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il Tribunale — confermando il rigetto dell'istanza di dissequestro pronunciato dal G.i.p. — ha ritenuto legittimo il sequestro funzionale alla confisca per equivalente di un conto corrente cointestato, in quanto la mera cointestazione non può, in mancanza di una prova che dimostri la reale consistenza degli incrementi di propria pertinenza, accreditare la presunzione che le somme in deposito siano spettanti a ciascuno dei co-intestatari in parti uguali e, parimenti, legittimo il sequestro, ai medesimi fini, di un finanziamento erogato in favore dell'indagato e accreditato su di un conto corrente bancario a quest'ultimo intestato, trattandosi di somme nella disponibilità dell'indagato, indipendentemente dai rapporti interni tra costui e l'ente erogatore).

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