Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 30966 del 30 luglio 2007

(3 massime)

(massima n. 1)

In caso di pluralità di indagati, il sequestro preventivo funzionale alla confisca «per equivalente» di cui all'art. 322 ter c.p. non può eccedere per ciascuno dei concorrenti la misura della quota di prezzo o profitto del reato a lui attribuibile, qualora nella impostazione accusatoria tale quota sia già individuata o risulti chiaramente individuabile. Laddove ciò non sia possibile, il sequestro preventivo può essere adottato per l'intero importo del prezzo o del profitto nei confronti di ciascuno dei concorrenti in vista della eventuale futura confisca, destinata comunque ad operare in termini differenziati tra i concorrenti o in solido, e quindi senza duplicazione dell'importo da confiscare (fattispecie in tema di corruzione in atti giudiziari).

(massima n. 2)

Nel caso in cui il profitto del reato di concussione sia costituito da denaro, è legittimamente operato in base alla prima parte dell'art. 322 ter comma primo c.p. il sequestro preventivo di disponibilità di conto corrente dell'imputato.

(massima n. 3)

Nel delitto di corruzione è assoggettabile a confisca obbligatoria ex art. 322 ter, primo comma c.p. quale prezzo del reato l'utilità materialmente corrisposta al corrotto o, alternativamente, quella promessa, se la dazione non ha luogo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato il provvedimento del Tribunale del riesame che aveva ritenuto confiscabile il valore dei compensi promessi, pur essendo stato accertato che le utilità effettivamente corrisposte erano di importo inferiore).

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