Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 8695 del 21 febbraio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

La induzione, richiesta per la realizzazione del delitto previsto dall'art. 319 quater c.p., cosģ come introdotto dall'art. 1, comma 75, della legge n. 190 del 2012, non č diversa, sotto il profilo strutturale, da quella che gią integrava una delle due possibili condotte del previgente delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p. e consiste, quindi, nella condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando delle funzioni o della qualitą, attraverso le forme pił varie di attivitą persuasiva, di suggestione, anche tacita, o di atti ingannatori, determini taluno, consapevole dell'indebita pretesa, a dare o promettere, a lui o a terzi, denaro o altra utilitą.

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